Riforma del Codice del lavoro: la lettera di licenziamento e la relativizzazione della motivazione specifica

Juliano Barra

Resumo


L’ordinanza n. 2017-1387 del 22 settembre 2017[1], relativa alla prevedibilità e alla sicurezza dei rapporti di lavoro, prevede una significativa modifica delle regole in materia di licenziamento. In particolare, il suo scopo è quello di permettere che taluni vizi di forma non superino più la sostanza del licenziamento. Ora l'articolo L. 1235-2 del Codice del lavoro prevede che i motivi di licenziamento contenuti nella lettera inviata al lavoratore possano essere specificati o dal datore di lavoro o su richiesta del lavoratore stesso, entro i termini e alle condizioni stabiliti con decreto dal Consiglio di Stato. Tale termine è stato appena fissato in 15 giorni dalla notifica del licenziamento[2]. La nuova disposizione prevede inoltre che la lettera in questione stabilirà i limiti della controversia relativa al motivo del licenziamento. Inoltre, se il lavoratore non chiederà precisazioni, l’irregolarità della motivazione non priverà, di per sé, il licenziamento di una “causa reale e seria” e comporterà soltanto il diritto ad un'indennità non superiore a un mese di stipendio. Tuttavia, in mancanza di una reale e seria causa di licenziamento, il danno derivante dal difetto di motivazione della lettera di licenziamento sarà risarcito con l'indennità concessa ai licenziamenti di questo tipo.

 


Palavras-chave


Riforma; lettera di licenziamento; motivazione specifica

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DOI: http://dx.doi.org/10.21902/rbp.v11i2.5244

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Rev. Bras. Prev, Curitiba, Paraná, Brasil. eISSN: 2317-0158

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